LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g., appelli 5415/96 depositato il 22 giugno 1993 avverso la sentenza n. 93/39/93 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano da: Immobiliare Restocco s.a.s. di Fausta Bagatti residente a Milano, in via Lamarmora, 4; controparti: Ufficio U.T.E. di Milano. Con atto del 22 giugno 1993 l'Immobiliare Restocco s.a.s. con sede in Milano, via Redaelli, 2, proponeva appello contro la decisione della Commissione tributaria di primo grado dell'8 febbraio 1993 nella persona della titolare Fausta Bagatti avverso avviso di classamento catastale di un immobile. La Commissione tributaria di primo grado aveva, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso proposto poiche' il ricorso in opposizione avanti al giudice tributario ora finalizzato all'annullamento dell'atto impugnato della p.a. e ne derivava - come condizione di proponibilita' del gravame - la previa individuazione dell'atto contro il quale si ricorreva. Motivi della decisione